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La nuova normativa in materia di accessibilità
La legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Sommario
Premessa
A dicembre 2003, alla fine dell'"Anno europeo del disabile", si concretizza un momento di diffusa sensibilità per le problematiche delle persone disabili e per gli aspetti perversi che l'impiego sempre più ampio delle tecnologie informatiche potrebbe causare alle stesse accrescendo le difficoltà di accesso alle informazioni che transitano sulla rete. In questo contesto, il problema dell'accesso alle informazioni viene affrontato nella proposta di legge di iniziativa governativa con un approccio di semplificazione che mira a rendere le informazioni destinate ai cittadini fruibili alla totalità degli stessi, senza discriminazioni. Questa impostazione favorisce il confluire di ben 11 proposte, provenienti da tutte le forze politiche, nel testo unificato che riceve il consenso unanime dei due rami del Parlamento.
Tra i concetti innovativi importanti c'è quello della centralità dell'utente che si affianca alla più tradizionale centralità del progettista, nella certezza che lo spirito di attenzione alle esigenze del mondo dei disabili fornirà anche dei risultati sulla qualità dei prodotti informatici con evidente beneficio non solo di altre categorie di cittadini come gli anziani e quanti conservano scarsa familiarità con l'informatica, ma addirittura, di tutta l'utenza. In particolare i disabili possono avere un ruolo importantissimo di validatori e di collaudatori della semplificazione, contribuendo anche in telelavoro a fornire proprie valutazioni e partecipando fattivamente al miglioramento della qualità dei servizi offerti via Internet.
I temi affrontati rispondono alle problematiche trattate anche in ambito internazionale e tengono conto della rapidissima evoluzione tecnologica del settore. Lo Stato affronta ancora una volta il tema della discriminazione: lo ha già fatto in passato con la legge 68, con la 104 e con i decreti legislativi 215 e 216 del 2003 ed ora, proprio con riferimento a questi ultimi, dimostra di voler creare uno strumento operativo forte.
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I temi emergenti
Sulla base di queste premesse i temi emergenti, trattati nella legge, riguardano numerosi aspetti. Basterà ricordare:
1 - la Formazione rivolta ai dipendenti pubblici (tecnici e utenti):
- nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, nei corsi di formazione, nelle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti vengono inserite tra le materie di studio le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive;
- vengono predisposti corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità;
- sono definiti obiettivi di accessibilità nello sviluppo dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e introdotte le problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale;
2 - ICT e ricerca:
- viene promossa l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
3 - la scuola:
- le disposizioni della legge si applicano anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado;
- le convenzioni tra MIUR e editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno;
- vengono incoraggiate iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali;
4 - il lavoro:
- la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità;
- i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
5 - il consenso, che il legislatore ha voluto formalizzato attraverso il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori interessati:
- il regolamento di attuazione viene adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- le linee guida per la realizzazione dei servizi accessibili vengono elaborate con riferimento a norme, direttive, comunicazioni e raccomandazioni sull'accessibilità emanate dall'Unione Europea e dagli Organismi ad essa collegati, dall'International Organization for Standardization (ISO) e dal World Wide Web Consortium (W3C).
- le linee guida sono periodicamente aggiornate per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
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Alcuni concetti innovativi del regolamento di attuazione
verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità ed effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, dei servizi, sulla base di considerazioni empiriche;
valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi;
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L'impatto sulle amministrazioni
L'applicazione della legge richiede specifiche attenzioni da parte di tutte le amministrazioni pubbliche:
- predisposizione di corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità;
- considerazione dell'accessibilità, quale motivo di preferenza, a partità di ogni altra condizione, nell'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici;
- nullità dei contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità;
- nullità dei contratti di rinnovo, modifica o novazione, ove non prevedano l'adeguamento circa il rispetto dei requisiti di accessibilità;
- presenza dei requisiti di accessibilità per la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte telelavoro;
- la messa a disposizione del dipendente disabile della strumentazione hardware e di lavoratori disabili o del pubblico, nonché per la predisposizione di postazioni di software e della tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
con la conseguente responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare in caso di inosservanza delle disposizioni della legge.
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Conclusione
Più che sugli obblighi e sulle sanzioni amministrative o disciplinari, la legge Stanca va letta come un'occasione da cogliere: l'amministrazione indica per tutti, e quindi anche per se stessa, tecniche precise e aggiornate per adottare una soluzione corretta ad un problema che ricade sulla responsabilità dell'intera società, privilegiando quindi la possibilità di fornire servizi di qualità e di raggiungere, in tal modo un obiettivo importante per i profili di civiltà e di efficienza ad esso sottesi.
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Antonio De Vanna
Marzo 2004