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Il Disegno di Legge governativo n. 3978

Relazione di accompagnamento

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il disegno di legge in esame è volto a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali ed anzi promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con le indicazioni provenienti dall'Unione europea, che ha proclamato il 2003 « Anno europeo del disabile». In precedenza, in data 12 maggio 2000, la Commissione aveva indirizzato - al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - la comunicazione COM(2000)284 «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili ».

Nella consapevolezza delle difficoltà da superare per rendere pienamente fruibili le nuove tecnologie da parte dei disabili, il provvedimento intende favorire l'avvio di un processo che si svolgerà in un arco di tempo non ristrettissimo e che è evidentemente condizionato dalle tecnologie disponibili. Alle amministrazioni pubbliche statali il provvedimento dà prescrizioni dettagliate, mentre assume un carattere efficacemente promozionale nei confronti degli operatori privati e delle altre amministrazioni pubbliche.

Per la prima volta, un testo di legge definisce e individua espressioni quali « accessibilità », con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e « tecnologie assistive », intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le iniziali condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La rapidità con la quale le tecnologie, e in particolare quelle informatiche, progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.

Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore di « dichiarazione di principi », è stata introdotta una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.

 

Articolo 1.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo - nell'ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso - un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.

Si è preferito evitare una definizione di disabile, poiché quella offerta dalla legge n. 104 del 1992 (che peraltro parla di « handicappati » e non di « disabili ») risale troppo indietro nel tempo e viene oggi considerata superata, anche a seguito della Conferenza di Trieste dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'aprile 2002. Oggi l'OMS preferisce, piuttosto che parlare genericamente di « disabilità », indicare specificamente quali sono le capacità psicofisiche del singolo individuo, ricorrendo alla ICF (classificazione internazionale della funzionalità, della disabilità e della salute). Peraltro nell'ambito del presente provvedimento non sembra necessario e forse neanche opportuno formulare una definizione di « disabilità » e tanto meno distinguere tra le differenti categorie di disabili.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 (« Norme per il diritto al lavoro dei disabili ») riporta un preciso elenco delle diverse categorie di disabili. In quel caso però l'elencazione è giustificata dal fatto che la legge seleziona, tra tutti coloro che potrebbero essere considerati invalidi o affetti da minorazioni, i soggetti cui viene attribuito un preciso diritto alla assunzione, con una discriminazione positiva rispetto a coloro cui tale diritto non viene riconosciuto. Questo aspetto di discriminazione è invece del tutto assente nel presente disegno di legge. Si è peraltro consapevoli che, in sede di determinazione delle regole tecniche per la esecuzione della legge, sarà inevitabile, sia pure implicitamente, operare tale distinzione. Infatti la indicazione di specifici criteri di accessibilità dovrà rinviare, esplicitamente o implicitamente, alle caratteristiche dei soggetti cui viene permesso l'accesso.

 

Articolo 2.

La norma contiene le definizioni di «accessibilità» e di «tecnologie assistive», assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore. Va rimarcato che la accessibilità è limitata dalle potenzialità della tecnologia disponibile e che la tecnologia assistiva può definirsi tale anche quando riduce solo, senza riuscire ad annullare, le condizioni di svantaggio dovute alla disabilità.

 

Articolo 3.

Viene qui trattato lo spinoso problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche. Si pensi, ad esempio, a un programma informatico per l'addestramento al volo per piloti di aereo o anche a un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà. Non tutti i programmi possono essere quindi accessibili a tutti e d'altra parte occorre disciplinare le deroghe in modo tale che esse non offrano comode scappatoie, vanificando così la stessa legge. Si è ritenuto di poter fare riferimento ai casi in cui le stesse finalità alle quali le risorse informatiche e i servizi telematici sono destinati limitano obiettivamente l'area degli utilizzatori.

 

Articolo 4.

All'articolo 4 sono riunite tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali, obblighi dal contenuto precettivo immediato e dalla osservanza facilmente verificabile.

Al comma 1 sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari. Si è rinunciato a formulare una definizione giuridica di « servizi pubblici » e anche a individuarla nella normativa già vigente.

I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici. Il successivo comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito INTERNET della pubblica amministrazione, allora i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità; in caso di mancata previsione dei descritti requisiti, è poi prevista l'inserzione ex lege di una apposita clausola nel contratto, senza oneri per l'amministrazione. Poiché i siti INTERNET vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell'arco di poco tempo, tutti i siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili. La norma rinvia all'articolo 9, il quale prevede che i parametri della accessibilità siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie. La natura squisitamente tecnica delle prescrizioni e il rapido mutamento delle tecnologie hanno indotto a non disciplinare direttamente con la legge questi aspetti, che vengono rinviati a provvedimento successivo.

Si sottolinea che le amministrazioni pubbliche statali procederanno alla realizzazione o alla modifica dei loro siti INTERNET con le normali dotazioni finanziarie di cui esse già dispongono. Ciò spiega la mancanza di un articolo di copertura finanziaria nel presente disegno di legge. Peraltro i tecnici interpellati dall'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sostengono che non necessariamente un sito INTERNET accessibile ai disabili presenta un costo maggiore rispetto ad un sito privo di tale caratteristica. Soprattutto nel caso in cui si tratti di progettare ex novo un sito, il rispetto del criterio della accessibilità dovrebbe comportare una maggiorazione di costo minima, che potrebbe anche annullarsi. Peraltro, ove anche tale maggiorazione di costo si determini, la amministrazione vi farebbe fronte con le normali dotazioni finanziarie o anche - semplicemente - riducendo il numero delle pagine del sito.

Nei commi 4 e 5 dell'articolo non si prevedono nuovi contributi finanziari, ma - in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiale informatico da parte di privati - si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili. Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all'uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare.

Si ricorda che, tra l'altro, l'acquisto di materiale informatico, come motivazione per la erogazione del contributo, rientra tra i casi previsti dalla legge n. 68 del 1999 [« Norme per il diritto al lavoro dei disabili », all'articolo 13, comma 1, lettera c)].

Il comma 6 dell'articolo 4 infine obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. Ci si riferisce qui a tutti i disabili dipendenti delle amministrazioni, e non solo a quelli assunti con il collocamento obbligatorio. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l'effettivo espletamento. Si rimarca che la disposizione recata dal comma si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici: anche per tale motivo, non si ritiene che il comma comporti spesa aggiuntiva.

 

Articolo 5.

L'articolo 5 introduce una novella all'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, con un effetto di esplicitazione di un obbligo implicitamente già previsto dalla vigente normativa. La disposizione dell'articolo 13 della citata legge n. 68 del 1999, alla quale si rinvia, prevede la possibilità di contributi pubblici: « (...) gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati (...) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile ». Si osservi che scopo della legge n. 68 del 1999 non è quello di far erogare comunque uno stipendio al disabile, ma quello di fare del disabile un lavoratore, agevolando in tal modo la sua integrazione nella società. E perché lo scopo sia raggiunto la prestazione lavorativa deve essere effettivamente erogata, con l'uso della necessaria strumentazione informatica.

 

Articolo 6.

L'articolo 6 consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte della pubblica amministrazione, valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente utilizzare per rendere nota al pubblico l'accessibilità dei propri siti.

 

Articolo 7.

L'articolo 7 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie molte incisive competenze, al di là di un generico potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge. Si e voluto attribuire tali compiti ad una struttura burocratica, in ossequio al principio della distinzione tra il potere, tipico del vertice politico, di emanare direttive e la responsabilità dell'organo amministrativo di assumere concretamente la decisione nel caso singolo.

 

Articolo 8.

Si prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Articolo 9.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle norme tecniche.

 

Articolo 10.

Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito. Il regolamento sarà emanato su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Il combinato disposto delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 rende possibile quello che talvolta, tra gli addetti ai lavori, viene definito il « bollino blu ». Il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, la accessibilità del materiale, ha diritto a fregiarsi di un particolare simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il « bollino blu » costituisce in sostanza una attestazione di particolare benemerenza, tale da poter essere sfruttata a fini pubblicitari e quindi funzionare anche come potente fattore di stimolo. Si auspica che questo strumento premiante possa aiutare a conseguire le finalità della legge. Si ricorda comunque che finora l'esperienza internazionale sembra dimostrare una praticabilità molto limitata delle sanzioni negative nel campo di INTERNET, soprattutto di quelle a carattere penale.



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