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Il Disegno di Legge governativo n. 3978

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A)Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

In materia di disabilità esistono, già da tempo, nel nostro ordinamento numerose leggi, tra le quali si ricordano la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 12 marzo 1999, n. 68, cui il disegno di legge in esame si allinea. In particolare, gli articoli 4, comma 6, e 5, intervengono in materia di diritto al lavoro dei disabili; entrambi gli articoli prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

 

B) Necessità dell'intervento normativo.

Delle norme proposte con il provvedimento si può rilevare sempre l'opportunità e in qualche caso anche la necessità che esse abbiano carattere di norme legislative e non regolamentari.

 

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento si presenta compatibile con la normativa comunitaria, della quale recepisce anche i contenuti, con riferimento alla dichiarazione per il 2003 dell'Anno europeo del disabile e alla comunicazione della Commissione europea, COM(2000)284, recante « Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili ».

 

D)Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento della legge statale appare giustificato alla luce dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Si rimarca che il provvedimento comporta obblighi solo per le pubbliche amministrazioni statali.

 

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

 

A)Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Il disegno di legge si ripromette di agevolare l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e, in particolare, di rendere loro accessibili i siti INTERNET. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni si interviene con la predisposizione di obblighi e si prevedono invece per i privati misure incentivanti. I previsti obblighi entreranno effettivamente in vigore solo con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che indicherà i requisiti tecnici ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi.

 

B)Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Il provvedimento non prevede sforzi organizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni. È presumibile che l'adeguamento dei siti delle pubbliche, amministrazioni sarà effettuato man mano che essi saranno aggiornati, come avviene usualmente, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche. Le funzioni previste dagli articoli 6 e 7 saranno svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con l'eventuale ausilio dell'istituenda Agenzia per l'innovazione tecnologica, con le risorse strumentali, personali e finanziarie attualmente disponibili ovvero previste per quanto concerne l'Agenzia, che si avvarrà delle attuali risorse dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

C)Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

 

D)Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.

 Non vi sono oneri per i cittadini.

Gli articoli 4, comma 6, e 5 prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.

 

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.

Il disegno di legge introduce nuove definizioni normative quali « accessibilità», con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e « tecnologie assistive », intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che agevolano al disabile l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Si tratta di espressioni già in uso nel linguaggio tecnico di settore, che con il testo in esame, in considerazione dei particolari contenuti delle norme, assumono valore di terminologia giuridica.

 

B)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

All'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è stato citato l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, che non ha mai subito modifiche. In tale articolo viene introdotto il comma 2-bis, che fa a sua volta riferimento all'articolo 13, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 68 del 1999: anche tale disposizione non ha mai subito modifiche.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, alinea, nell'individuare l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, rinvia all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito tale Agenzia. La norma è stata indicata con l'espressione « e successive modificazioni », in quanto il predetto articolo è stato modificato dall'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 8, relativi all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, appaiono corretti, in quanto le predette disposizioni non hanno mai subito modificazioni.

 

C)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per introdurre nuove disposizioni integrative in materia di lavoro dei soggetti disabili, è stata usata la tecnica della novellazione con riferimento alla legge n. 68 del 1999, in quanto tale legge è stata individuata come normativa fondamentale per quanto concerne lo specifico argomento.

 

D)Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

Non si ravvisa attualmente l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sulla materia « disabili e informatica », poiché le disposizioni di legge su questa particolare materia sono ancora abbastanza poco numerose.

 

E)Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non presenta abrogazioni neppure in forma implicita.

 

F)Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

L'importanza delle tematiche affrontate nel presente disegno di legge è confermata dal fatto che sul medesimo argomento sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia nella passata legislatura che in quella attuale: nella passata legislatura l'atto Camera n. 7541; nella attuale legislatura gli atti Camera nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713 e 3845 nonché gli atti Senato nn. 2073, 2114 e 2163.

Nel redigere il presente disegno di legge si è tenuto conto di tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare disponibili.

Non risultano né sentenze della Corte costituzionale, né giudizi pendenti sull'argomento.



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