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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDI’ 11 DICEMBRE 2003
159ª seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,30.
(2546)Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
(2073) IOVENE ed altri. - Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie
(2114) LAURO ed altri. - Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili
(2163) GIARETTA ed altri. - Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili
(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 2546. Parere non ostativo sui disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163)
Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sul disegno di legge n. 2546, assunto come testo base dalla Commissione di merito, con il quale si propongono misure per favorire l'accesso agli strumenti informatici da parte dei disabili. Dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge, segnala che le sue disposizioni appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, per aspetti specifici, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «norme generali sull'istruzione», anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e) e n) della Costituzione.
Propone, pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 7, comma 2, sarebbe opportuna una riformulazione che demandi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali direttamente l'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge e che all'articolo 10, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che il Governo adotta il regolamento di attuazione "previa intesa" con la Conferenza unificata, e non "d'intesa" con la stessa.
Esaminati, altresì, i disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163, esprime sui medesimi parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.