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Pareri del Senato della Repubblica

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDI’ 16 DICEMBRE 2003

262a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MORO (LP), riferendo sul disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, osserva che il provvedimento è privo di un'apposita clausola di copertura finanziaria. Sottolinea, inoltre, che all'acquisto di beni ed alla fornitura di servizi informatici per l'accesso dei soggetti disabili dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 4), alla fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici per gli alunni disabili (articolo 5), nonché all'organizzazione di corsi di formazione sulla problematica relativa all'accessibilità ed alle tecnologie assistite presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 8) si provvede mediante il ricorso alle disponibilità di bilancio.

Al riguardo, segnala l’esigenza di valutare la compatibilità dei limiti di bilancio con la possibilità di graduare l'attuazione della portata precettiva delle altre norme del disegno di legge: al comma 2 dell'articolo 5 è prevista la nullità del rinnovo dei contratti in essere se risultano inadeguati rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento, mentre l'articolo 9 prevede responsabilità dirigenziali e disciplinari per l'inosservanza delle suddette disposizioni. In particolare, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi fa presente che le dotazioni di bilancio sono generalmente adeguate sulla base delle richieste avanzate dalle singole amministrazioni centrali: pertanto, occorre valutare se dal rinvio alle disponibilità di bilancio possa determinarsi surrettiziamente una copertura sugli ordinari stanziamenti. Ritiene, comunque, opportuno acquisire chiarimenti sugli effetti delle norme contenute nel disegno di legge sulla finanza decentrata, posto che le disposizioni in oggetto si applicano alle pubbliche amministrazioni. Segnala, infine, l'articolo 7, in quanto sembra prevedere nuovi compiti rispetto a quelli attribuiti a legislazione vigente al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che lo stesso non comporta oneri. Infatti, per quanto concerne in particolare l’articolo 4, rileva che i commi 1 e 2 individuano semplicemente tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all’acquisizione dei predetti beni strumentali, se e quando la pubblica amministrazione decida di procedere. Sottolinea, peraltro, che le tecnologie volte a consentire l’accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici, come dimostra l’analoga esperienza degli Stati Uniti d’America.

Analoghe considerazioni esprime in ordine al comma 3 dell’articolo 4 del disegno di legge, che prevede un criterio preferenziale per l’erogazione di contributi pubblici nei limiti delle risorse già esistenti.

Per quanto concerne il contenuto complessivo dell’articolo 4, sottolinea il carattere programmatico delle disposizioni, volte ad orientare verso prodotti informatici accessibili l’approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo, con particolare riferimento al comma 4, ribadisce che i prodotti informatici, ab origine progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, e che l’ipotetica ed eventuale maggiore spesa, di entità comunque modestissima, sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.

Ancora a proposito della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 4, rileva che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l’utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non ritiene che l’attuazione del comma comporti spese aggiuntive. Peraltro i contratti collettivi di lavoro già recano il principio, confermato nella norma, dell’accessibilità della postazione di lavoro da parte dei dipendenti disabili.

Sottolinea comunque che la disposizione contenuta nel comma 5 esclude in modo radicale il rischio di nuovi oneri a carico dell’amministrazione, garantendo il rispetto delle disponibilità di bilancio. In base a tale norma, infatti, l’amministrazione, se ritiene che l’adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre l’opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l’utilizzazione di sistemi informatici, posto che la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere in ogni caso un’attività lavorativa “reale” ovvero concretamente produttiva. Ribadisce comunque che l’eventuale adeguamento dei computer già esistenti ai criteri di accessibilità può essere realizzato con modeste spese, certamente riassorbibili nelle ordinarie risorse di funzionamento, cosicché vi si può far fronte con semplici rimodulazioni della spesa senza aumento dell’onere complessivo.

Per quanto concerne l’articolo 5, sull’accessibilità dei testi scolastici, osserva che la suddetta norma si limita ad indicare una finalità specifica all’attività di ricerca che il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono comunque tenuti a svolgere. Le eventuali spese, ove le Amministrazioni ritenessero utile realizzare specifici progetti, potranno essere coperte facendo ricorso ai fondi, già esistenti, per i progetti informatici nelle pubbliche amministrazioni (come indicato, ad esempio, nella legge n. 3 del 2003 e nella legge finanziaria 2003), ovvero a risorse reperibili nel bilancio del Ministero dell’istruzione.

In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie ex articoli 6 e 7, anche per mezzo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e del CNIPA appaiono perfettamente idonee a far fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono ulteriori oneri finanziari, neanche indiretti. Peraltro all’articolo 6, comma 2, lettera b), è prevista la possibilità che colui che richiede la valutazione della accessibilità del suo sito Internet o del materiale informatico da lui prodotto possa essere chiamato a partecipare ai costi dell’operazione.

Per quanto concerne gli articoli da 8 a 10, osserva che non recano disposizioni idonee a generare oneri, precisando, in particolare, che la formazione professionale in materia di accessibilità verrà effettuata nell’ambito delle preesistenti disponibilità di bilancio. Pertanto, anche nel caso dei corsi professionali di cui all’articolo 8, comma 3, considerando l’entità delle risorse ordinariamente destinate all’aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti, ritiene che la disposizione non imponga un incremento delle risorse medesime, ben potendo essere assorbito il modestissimo maggiore onere con una rimodulazione delle spese.

 

Il relatore MORO (LP) esprime perplessità in merito alle attività di formazione previste all’articolo 8, che sembrerebbero comunque avere carattere oneroso.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che tali attività di formazione rientrano già nei compiti affidati alla pubblica amministrazione a legislazione vigente, per cui da esse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene non soddisfacente la risposta del Governo, in quanto il disegno di legge in esame appare, a suo avviso, manifestamente oneroso e privo di copertura finanziaria. Cita, ad esempio, le disposizioni di cui all’articolo 7, che affidano ulteriori compiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportando necessariamente nuove strutture amministrative e, di conseguenza, nuovi oneri a carico del bilancio statale. Osserva poi che il comma 5 dell’articolo 4, a fronte di obblighi assai stringenti posti a carico della pubblica amministrazione, prevede una copertura a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in palese violazione di quanto previsto dall’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità generale dello Stato). Infine, rilevando che il provvedimento attribuisce una serie di diritti soggettivi ai lavoratori disabili, sottolinea che il Governo avrebbe dovuto predisporre le necessarie risorse per farvi fronte, specie in considerazione delle finalità comunque meritevoli e condivisibili del provvedimento stesso.

 

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che il Governo ha sostenuto, con argomentazioni alquanto articolate, che il provvedimento non comporta oneri e quindi non necessita di copertura finanziaria.

 

Il senatore DETTORI (Mar-DL-U), avendo acquisito conferma dalla rappresentante del Governo che il disegno di legge in esame si applica a favore di tutte le categorie di disabili, compresi i soggetti non vedenti, rileva l’evidente carattere di onerosità del provvedimento, che pur essendo certamente apprezzabile nelle sue finalità, richiede un’adeguata copertura finanziaria.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) condivide le osservazioni del senatore Caddeo circa la violazione della legge di contabilità generale dello Stato determinata dalla copertura di nuovi oneri a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio, come prevista al comma 5 dell’articolo 4. Ritiene quindi che la Commissione debba rendere su tale punto parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, coerentemente all’orientamento assunto in passato di fronte a disposizioni di analogo tenore.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) critica il ricorso alla copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, che, oltre a contrastare apertamente con la legge di contabilità generale dello Stato (n. 468 del 1978), appare del tutto inadeguato a garantire l’attuazione degli interventi previsti. Sottolinea, peraltro, che il Governo avrebbe potuto facilmente trovare una forma di copertura più corretta, specie se, come affermato, gli eventuali oneri fossero di modesto ammontare, ad esempio mediante il ricorso ai fondi speciali ovvero mediante risparmi di spesa compensativi (peraltro da dimostrare con una relazione tecnica). Pur apprezzando il valore sociale degli scopi perseguiti dal provvedimento, ritiene quindi che la Commissione debba comunque segnalare la mancanza di un’adeguata copertura finanziaria.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce il carattere non significativo degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento, sul quale conferma quindi l’avviso favorevole del Governo.

 

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire mandato al relatore a formulare parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

 

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.


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