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Lo scenario relativo alla situazione italiana in tema di accessibilità sarebbe incompleto senza un sommario cenno alle linee previste dalla legge sull'argomento.
Quest'ultima si qualifica, infatti, per vari momenti di particolare valenza, riguardanti rispettivamente:
In termini di enunciazione di principio, vengono ribaditi il diritto di ogni persona ad accedere alle fonti di informazione e ai relativi servizi, anche quando forniti attraverso strumenti informatici e telematici, nonché, in particolare, la tutela di tale diritto nei riguardi delle persone disabili, in modo da dare effettiva attuazione al dettato dell'art. 3 della Costituzione relativo al rispetto dell'uguaglianza tra tutti i cittadini.
L'ampiezza delle definizioni di riferimento difficilmente poteva essere concepita in modo più vasto.
Infatti per accessibilità deve intendersi "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili anche a coloro che necessitano di tecnologie assistive o di configurazioni particolari".
Costituiscono viceversa tecnologie assistive ai fini del provvedimento "gli strumenti e le soluzioni hardware e software che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici".
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti viene richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Sono altresì soggetti tenuti al rispetto della legge:
Come si vede si tratta di una platea talmente ampia da travalicare il concetto stesso di Pubblica Amministrazione ai fini dell'accessibilità dei siti di pertinenza.
È da rimarcare che sono soggetti a pena di nullità i contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet quando non è previsto che i relativi interventi rispettino i requisiti previsti per l'accessibilità.
In tema di specificità di riferimenti a strumenti didattici, la legge in argomento prevede espressamente che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuova, di concerto con il MIUR ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali (art. 7).
Le convenzioni tra MIUR e fornitori di libri alle biblioteche scolastiche devono prevedere copie su supporto digitale degli strumenti didattici accessibili (art. 5).
Inoltre le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a inserire, nell'ambito dei corsi di formazione relativi a materie di studio a carattere fondamentale, le problematiche su accessibilità e tecnologie assistive.
Con l'obiettivo di rendere immediatamente percepibile al cittadino-utente l'accessibilità dei siti web, viene richiesta l'apposizione, sulle pagine di testa (home page), di un apposito logo. Questo, obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, può essere usato anche dai siti privati, purché riconosciuti accessibili da valutatori specializzati.
Il Regolamento di attuazione [nota 7], ed i requisiti tecnici sono oggetto di appositi e separati Decreti in modo da consentirne il tempestivo aggiornamento tecnico, tipico delle Tecnologie Informatiche e delle Comunicazioni (ICT), evitando così ogni impatto sulle direttive e sui principi già tracciati dalla legge n. 4 del 2004. Da notare che i Decreti attuativi prevedono il coinvolgimento dei principali operatori del settore e di diversi livelli di responsabilità politica in modo da confermare le unanimità finora manifestate e rendere più efficaci le applicazioni delle norme.
Si può quindi affermare che l'approvazione della legge in esame, tenuto conto della strategia a tutto campo e della organicità degli interventi, colloca l'Italia tra i Paesi che hanno saputo dotarsi della normativa più avanzata in tema di accessibilità.
Indubbiamente l'approvazione di questa legge costituisce una tappa fondamentale cui deve far seguito un percorso attuativo di non minore impegno che non può, peraltro, prescindere da alcuni punti fermi.
Il più importante è rappresentato dalla consapevolezza che il tema dell'accessibilità, prima ancora che tecnologico, è un tema culturale. Pertanto il modo di affrontarlo non è quello di costruire siti su misura per alcune specifiche categorie di disabili, probabilmente poco fruibili per l'intera collettività. I primi a protestare per un approccio del genere sarebbero proprio i disabili che si vorrebbe in tal modo agevolare ma che, nei fatti, si sentirebbero comunque discriminati rispetto agli altri cittadini. La vera dimensione dell'accessibilità significa, in effetti, capacità di veicolare messaggi, per mezzo delle tecnologie informatiche, con semplicità, chiarezza, efficacia: solo cosi si manifesta la vera capacità di comunicazione verso tutti.
L'accessibilità, pertanto, deve tradursi nella reale integrazione di tutti i cittadini in un contesto che ne presupponga, ne riconosca e ne incentivi la pari dignità, quale che ne sia l'eventuale svantaggio di partenza nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.
La scuola e la ricerca costituiscono indubbiamente la punta più avanzata, in termini di sensibilizzazione e di approccio fattuale, di questa battaglia per l'abbattimento degli ostacoli all'accessibilità.
Soprattutto, occorre far maturare le sensibilità e le coscienze in modo da pervenire alla reale convinzione che siti più accessibili per le categorie svantaggiate costituiscono, in effetti, siti più utilizzabili dall'intera collettività, della quale contribuiscono ad accrescere la comune ricchezza.
Nota 7: Il testo del Regolamento, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 9 luglio 2004, e quindi non definitiva, è riportato come Allegato n. 4 [torna].