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Gli aspetti normativi odierni in materia di valutazione della disabilità si fondano sui diversi momenti dell'evoluzione dell'individuo nelle fasi essenziali dell'adolescenza, della maturità e della vecchiaia.
Nella traduzione legislativa si passa dalla Legge n. 104 del 1992, legge quadro sull'handicap, che nella sua articolazione definisce interventi mirati alle varie fasi esistenziali (in particolare l'art. 7 che sancisce la realizzazione di programmi sanitari e sociali integrati tra loro e l'art. 12 relativo all'inserimento nel mondo scolastico dell'alunno con handicap), e dagli artt. 14 e 24 della Legge n. 328 del 2000, che prevede la formulazione di un progetto individuale per la piena integrazione della persona disabile, per giungere ai sistemi integrati di interventi sanitari e servizi sociali specificamente mirati come quelli rivolti agli anziani ed in particolare agli anziani disabili, delineati nelle varie leggi di riforma sanitaria.
Il complesso normativo richiamato si fonda su un accertamento dello stato di disabilità che ha avuto nel tempo una costante evoluzione.
In una prima fase si è partiti dall'elencazione delle patologie contenute nel DM 7 luglio 1980, il cui riscontro o accertamento veniva affidato a commissioni mediche, incardinate nelle USL, chiamate a esprimere un giudizio di ascrivibilità tabellare per il conseguimento di un intervento assistenziale dello Stato con chiaro riferimento alla pensionistica di guerra. Successivamente si è passati al recepimento dell'ICDH (International Classification of Disability and Health) approvato nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), classificazione nella quale si individuava un percorso di ben più alto respiro perché, partendo dalla patologia, si definiva disabilità tutto ciò che nel contesto sociale veniva a costituire un handicap a svantaggio del pieno inserimento dell'individuo.
Le nuove tabelle approvate con DM 5 febbraio 1992 recepivano il convincimento che la patologia, oltre che costituire problema di salute, ha una sua rilevanza nell'ambito sociale in cui il soggetto vive in condizioni di svantaggio rispetto agli altri; ne consegue che l'intervento di accertamento, affidato sempre a Commissioni mediche, deve condurre non soltanto all'individuazione di una percentuale tabellare, ma ad una serie di interventi (non solo economici) che riportino la persona disabile a un livello di parità, per quanto possibile, con gli altri membri della collettività.
Pur aprendo nuovi orizzonti nella direzione della presa in carico globale dell'individuo disabile, le Tabelle basate sull'ICDH continuavano a prendere in considerazione soltanto l'aspetto della negatività che caratterizza il soggetto disabile a causa della patologia di cui è portatore.
Anche se l'attività normativa sopra richiamata ha interpretato e svolto quanto presunto dal legislatore, essa non ha ancora trovato espressione nella realtà operativa riguardo all'indicazione delle potenzialità residue del soggetto disabile.
A tal fine si è cercato di porre in essere strumenti idonei per favorire l'inserimento del disabile nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro con particolari disposizioni di atti di indirizzo e coordinamento (per l'alunno e per il collocamento lavorativo mirato).