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Il Rapporto:
7. Le associazioni che si interessano di disabilità

 

In un contesto come quello in esame è fondamentale il ruolo delle Associazioni che si danno carico di assistere, tutelare e rappresentare in ogni competente sede gli interessi e le esigenze dei disabili, ovvero di promuovere iniziative e tecnologie a loro sostegno. Con questa consapevolezza, durante tutto l'iter che ha preceduto, accompagnato e seguito le varie fasi relative all'approvazione della legge n. 4 del 2004 e alla sua successiva attuazione, la Commissione ha costantemente interloquito con loro, prima attraverso una serie di audizioni ufficiali di cui si riporta di seguito il sintetico resoconto, poi coinvolgendole sistematicamente nei lavori condotti dalla Segreteria Tecnico- Scientifica.

7.1. Le esigenze espresse in sede di audizione

La Federcomin [nota 25] ha fatto presente che, nonostante le lodevoli iniziative intraprese dalla Commissione a favore dei disabili, è comunque elevato il rischio che restino escluse dall'accesso alle nuove tecnologie ancora larghe fasce di cittadini che, pur senza presentare requisiti di disabilità, di fatto abbiano minore abilità nei confronti delle tecnologie medesime. Per ovviare a tale rischio la Federcomin raccomanda il ricorso ad azioni di promozione ed educazione all'utilizzo dello strumento informatico in ogni strato socio culturale.

Nell'ambito del settore privato ha suggerito di affrontare il problema attraverso un'opportuna sensibilizzazione delle imprese, sottolineando i vantaggi che un approccio più attento alle disabilità può recare sia in termini di business sia di ampliamento del bacino di utenza.

La Federcomin ha infine espressamente richiesto di essere coinvolta, insieme a rappresentanti di Anasin e di Assinform, nella redazione del Regolamento attuativo e nella definizione delle Regole Tecniche di cui alla legge n. 4 del 2004.

La Fondazione ASPHI Onlus, che persegue l'avviamento e lo sviluppo di progetti per ridurre l'handicap mediante l'informatica, ha auspicato che, nell'elaborazione dei principi di accessibilità, venissero effettuati espliciti riferimenti ai requirement richiesti "onde orientare secondo le aspettative sia le Linee Guida ex art. 11 (della ricordata legge 4/2004) sia i destinatari delle normative, dando loro le indicazioni di massima fondamentali".

Inoltre ritiene che, in tema di principi operativi, i relativi requirement debbano essere calibrati sulla specificità del servizio cui si riferiscono: così, per esempio, tengano conto di un utente generico per "servizi al cittadino" ovvero di un utente qualificato per pratiche catastali, e così via.

Nel contesto delle iniziative per favorire l'accessibilità competerà, poi, a ciascuna associazione definire il ruolo che intende svolgere nel rispetto delle norme generali che verranno definite. Da parte sua l'ASPHI Onlus si propone come struttura specializzata nel settore, per svolgere compiti, indagini e verifiche operative e di ricerca per l'impiego delle tecnologie della comunicazione e informatiche per l'integrazione sociale della persona e del cittadino disabile.

L'Associazione italiana per la ricerca sulle psicosi e sull'autismo ritiene che il compito di verificare l'attuazione della legge sull'accessibilità, per l'elevato numero di siti pubblici che coinvolge, non possa essere svolto con l'auspicata efficacia da un'unica struttura centrale, come attualmente previsto, ma risulterebbe molto più valido se effettuato con il concorso delle ASL, degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, previa opportuna formazione del relativo personale.

Auspica altresì un'implementazione della ricerca informatica che tenga conto delle esigenze didattiche e formative nei confronti dei giovani affetti da ritardo nella sfera cognitiva.

Ritiene inoltre di particolare utilità l'apposizione di un marchio di idoneità per le amministrazioni pubbliche che si adoperano fattivamente nella realizzazione di servizi informativi accessibili.

Rileva infine che, non essendo gli ausili hardware e software erogati gratuitamente dal sistema sanitario nazionale, sarebbe particolarmente utile:

  • inserire alcuni di tali strumenti nel nomenclatore tariffario degli ausili erogabili (a esempio i computer ad accesso facilitato);
  • istituire un Fondo unico costituito dalle risorse già stanziate da alcune leggi di settore, integrate da finanziamenti addizionali sulla base del fabbisogno rilevato.

La Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (ANMIC, ANMIL, ENS, UIC, UNMS) esprime l'avviso che il controllo per l'accessibilità dei siti privati sottoposti alla normativa in materia debba avvenire almeno trimestralmente. Ciò, soprattutto, in quanto l'accessibilità costituisce presupposto per agevolazioni di varia natura.

Le maggiori preoccupazioni vertono sulla necessità di assicurare al dipendente disabile la pari dignità sul lavoro, mettendolo in grado di:

  • effettuare la normale rotazione di compiti e mansioni come gli altri dipendenti;
  • accedere a tutti i tipi di orientamento e formazione professionale inclusi i tirocini;
  • accedere a tutte le informazioni, pubblicazioni, ordini di servizio ecc. normalmente non accessibili in presenza di disabilità.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi [nota 26] ha raccomandato che in sede di regolamento di attuazione venisse opportunamente circoscritto il principio, culturalmente pericoloso ma previsto dalla legge n.4 del 2004, in base al quale possono esistere, addirittura come definizione a priori, sistemi informatici non fruibili da parte di disabili.

Ha osservato che occorre prevedere un "tavolo permanente" per la manutenzione delle linee in tema di accessibilità per i disabili, tavolo che auspica collegato alla rete europea EDEAN (European Design for All e-Accessibility Network) per il tramite dei suoi partners italiani.

È stata sottolineata l'importanza di stabilire una serie di requisiti minimi che l'offerta formativa nel settore in esame deve avere, requisiti incentrati non tanto sugli standard tecnici, quanto sulla conoscenza delle esigenze delle varie tipologie di utenza disabile rispetto all'uso degli strumenti informatici.

Infine, propone che la certificazione di accessibilità abbia durata temporalmente limitata (es. un anno) e che la data di rilascio del logo di accessibilità sia controllabile attraverso il collegamento ad una pagina web del CNIPA. Questo per mantenere un'attenzione all'accessibilità costante nel tempo e con i continui aggiornamenti del web e non limitata al solo momento della verifica.

L'IWA/HWG (International Webmasters Association) [nota 27] raccomanda di prevedere nel regolamento attuativo della legge n. 04 del 2004 una definizione di accessibilità in linea con quella della citata legge e, in particolare, che tenga conto non solo della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi, ma anche di fornire informazioni accessibili.

Ritiene inoltre importante precisare nel Regolamento che la verifica tecnica dell'accessibilità vada effettuata anche con il supporto di professionalità informatiche. Ciò al fine di evitare che la valutazione sia eseguita esclusivamente per via automatica che, di fatto, raramente consente una reale valutazione dell'accessibilità effettiva.

È stata richiamata l'esigenza di distinguere tra le attività di valutazione e quelle di certificazione, precisando che per "valutatori" dovrebbero intendersi i "soggetti qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi diversi da quelli di cui all'articolo 3 Legge 4/2004 e valutare le caratteristiche di accessibilità per i soggetti di cui al medesimo articolo".

Ritiene preferibile prevedere una certificazione sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici, sottolineando peraltro che il riconoscimento di idoneità a rilasciare i relativi attestati, conseguibile attraverso iscrizione in un apposito elenco, è possibile solo con riferimento ai singoli individui (previa valutazione della relativa professionalità) e non riguardo alle aziende la cui idoneità in proposito risulterebbe comunque subordinata all'effettivo utilizzo di adeguate professionalità presenti nel loro ambito.

Suggerisce di definire "soggetto privato" qualsiasi realtà diversa dai soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 4 del 2004 e di prevedere che, in presenza di soggetti privati che intendano chiedere una valutazione del proprio sito ai fini dell'accessibilità rivolgendosi a uno degli iscritti nell'apposito elenco dei valutatori, quest'ultimo sia tenuto a rilasciare (se l'accertamento è stato positivo) documentazione idonea a ottenere la certificazione.

Avverte l'esigenza che venga precisato cosa si intende per modifiche che integrino il concetto di "ristrutturazione" e/o di notevoli aggiornamenti nonché di stabilire il numero massimo di revisioni effettuabili da un singolo valutatore per la stessa azienda.

Per l'IWA/HWG è altresì importante che venga definito un tariffario minimo per la valutazione dei siti. Occorre inoltre analizzare attentamente le modalità di verifica in quanto le direttive internazionali, richiamate dalla legge all'art.12, si riferiscono sempre a singole pagine e non a interi siti web:

pertanto la certificazione di un sito con migliaia di pagine potrebbe risultare particolarmente onerosa, mentre una certificazione a campione potrebbe rivelarsi lacunosa.

La medesima Associazione raccomanda che il marchio o il logo con cui sarà reso manifesto il requisito dell'accessibilità rispetti i requisiti di visibilità e fruibilità da parte delle diverse categorie di utenti, in particolare di quelli ipovedenti.

È viva, inoltre, la preoccupazione che vengano definite modalità idonee a consentire la permanenza nel tempo del requisito di accessibilità: a questo fine l'Associazione indica, come esempio, il criterio dalla medesima seguito riguardo al logo di pertinenza dell'associazione medesima.

Viene sollevata la questione dell'individuazione di un soggetto terzo cui eventualmente ricorrere

qualora sorgessero controversie tra la valutazione di accessibilità di un valutatore e quella di un esperto designato dal CNIPA.

Infine l'Associazione chiede di conoscere le modalità operative da osservare qualora venga rilasciato dal CNIPA un parere negativo, nei casi in cui il parere medesimo deve esser obbligatoriamente richiesto ai sensi della previsione dell'art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 4 del 2004.

Da ultimo l'Associazione propone che, in sede di verifica dell'accessibilità, le venga riconosciuto di intervenire con il valutatore nella fase di verifica strumentale e soggettiva.

 

 

Nota 25: La Federcomin è la federazione nazionale di settore delle imprese delle comunicazioni e dell'informatica di Confindustria che rappresenta direttamente o attraverso le sue aderenti (Anasin, Aiip, Assinform, Assocertificatori, Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo Spazio, Fedoweb, FRT, CLUSIT) circa 1000 aziende, tra le quali le principali a livello italiano, con un fatturato complessivo di oltre 70 miliardi di Euro [torna].

Nota 26: La Fondazione dichiara di avere oltre 4200 operatori alle proprie dipendenze e di erogare le proprie prestazioni in regime di accreditamento con il SSN in 25 Centri distribuiti in 9 Regioni [torna].

Nota 27: Si tratta di un'Associazione professionale non-profit che è riconosciuta leader mondiale nel fornire principi e certificazioni di formazione per le professioni di rete. Le iniziative dell'IWA attualmente sostengono più di 130 sedi ufficiali in rappresentanza di oltre 165.000 associati in 100 paesi. Maggiori dettagli sulle posizioni e sulle attività dell'IWA in tema di accessibilità sono disponibili nel volume "Accessibilità: dalla teoria alla realtà" curato da Roberto Scano , edito nell'ottobre 2004 dalla "IWA Italy" [torna].



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