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Il Rapporto:
3. Principali attività delle Amministrazioni presenti nella Commissione

3.5 PARI OPPORTUNITA’

Per meglio indirizzare i propri interventi a favore delle categorie svantaggiate attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, il Dipartimento ha ritenuto opportuna un’analisi mirata del fabbisogno. Ha quindi avviato un’indagine con diverse Associazioni di disabili al fine di raccogliere suggerimenti ed osservazioni sulle criticità connesse all’accertamento delle procedure di riconoscimento di benefici.
Sono state ascoltate le seguenti associazioni: Unione Famiglie Handicappati (U.F.H.A), Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (F.I.S.H ), Associazione Italiana Persone Down, Associazione Valentina, Vivere-Associazione di Volontari e Famiglie con figli portatori di handicap, Lega del Filo d’oro.

 

L’ U.F.H.A., che fa parte della COFACE – Handicap (Confederazione delle Organizzazioni delle Famiglie di disabili della Comunità Europea), ha messo in rilievo la situazione dei disabili adulti (età compresa tra i 18 ed i 65 anni) più gravi, non autosufficienti, inabili al lavoro, che vivono in famiglia con 600 euro mensili, comprensivi sia dell’assistenza che del mantenimento.
Il mantenimento, pari a 218 euro mensili, è assolutamente insufficiente per i minorati psicofisici estremamente gravi; questi hanno l’esigenza di una continua assistenza, che spesso richiede la presenza di due persone contemporaneamente.
L’assistenza, pari a 400 euro, riesce a coprire solo due ore di una badante non qualificata.Le difficoltà economiche e fisiche dei genitori dei suddetti disabili sono enormi e diventano quasi insormontabili al sopraggiungere della vecchiaia.
L’attenzione dell’Associazione è soprattutto focalizzata sulle Leggi n. 335 dell’ 8 agosto 1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare”), e n. 429 del 31 dicembre 1991 (“Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi e ai pluriminorati”).
Le indicazioni ricevute riguardano la modifica degli articoli che trattano:

  • la reversibilità, in particolare l’abolizione del cumulo con i beni ereditati dalla famiglia;
  • il tetto reddituale, che non considera gli alti costi dell’assistenza;
  • l’estensione della definizione di pluriminorati dai soli ciechi e sordomuti anche ai minorati fisici e psichici in genere, che non presentino cecità o sordomutismo.

 

L’Associazione Italiana Persone Down ha evidenziato la spiacevole circostanza di genitori con figli affetti da sindrome di Down costretti a non farli lavorare, privandoli della formazione professionale, dell’inserimento lavorativo e di qualunque possibilità di sentirsi parte integrante della società, perché, percependo uno stipendio, verrebbero riconosciuti abili al lavoro e quindi non avrebbero diritto alla pensione di reversibilità che invece è sempre riconosciuta ai figli minori di lavoratore deceduto. Per questi ultimi inoltre, tale diritto è poi accordato fino ai ventuno anni (se studenti di scuola media o professionale), ovvero fino a ventisei (se studenti universitari), ovvero senza limiti di età (se riconosciuti inabili al lavoro).

Altro grave problema è legato al raggiungimento della maggiore età, che comporta l’immediata sospensione dell’indennità di accompagnamento. Comincia a questo punto un iter complicato e umiliante: vengono richiesti un certificato medico, rilasciato da uno specialista, e una dichiarazione sottoscritta da due testimoni in presenza del dichiarante; inoltre, all’atto della visita sono necessari anche un certificato di residenza e due testimoni. I genitori di figlio down ritengono assolutamente superflua questa procedura, visto che fino a oggi nessun down al compimento della maggiore età ha superato l’originario handicap e le difficoltà tipiche del proprio stato.

L’Associazione fa notare che:

  1. la legge n. 326 del 24 novembre 2003, articolo 42, comma 7, ha stabilito, per le persone con gravi menomazioni fisiche permanenti o gravi anomalie cromosomiche e per i disabili mentali gravi con effetti permanenti, l’esonero da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Il riferimento alle anomalie cromosomiche indica che anche la sindrome di Down è inserita fra le patologie da esonerare. Tale principio era stato già affermato dall’articolo 97, comma 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ma non è stato mai applicato, né è stato approvato il decreto che ne avrebbe reso effettivo l’esonero;
  2. per quanto riguarda l’accertamento dell’invalidità civile, previsto dall’articolo 24 della legge n. 328 dell’ 8 novembre 2000, il decreto legislativo - chiamato al riordino dei benefici economici, dei requisiti psicofisici e reddituali individuali per la concessione degli emolumenti e la semplificazione delle procedure per l’accertamento stesso - non è stato emanato;
  3. i medici di base, e anche molte ASL, ignorano l’articolo 94, comma 3, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che stabilisce, per le persone con sindrome di Down, il rilascio, da parte del medico di base, del certificato di handicap attestante la situazione di gravità su richiesta e presentazione del cariotipo;
  4. sono state riscontrate molte difficoltà nell’applicazione delle procedure di accertamento e valutazione della capacità operative ai fini dell’inserimento lavorativo.

 

La F.I.S.H ha proposto di sostituire definitivamente il termine handicap con quello di disabilità e predisporre per ogni persona con disabilità un Progetto globale individuale.
Tale Progetto deve assumere la connotazione di un quadro programmatico dei diritti umani e civili delle persone con disabilità.
Il Progetto prevede dei cambiamenti fondamentali quali:

  1. non più la certificazione del grado di invalidità, ma la definizione delle capacità funzionali necessarie per capire i bisogni e i conseguenti interventi;
  2. l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione ICF proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
  3. la sostituzione della Commissione di accertamento dell’invalidità con una Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV) costituita da un medico legale, da un’assistente designato dal servizio sociale del Comune di residenza, nonché da figure specialistiche in ordine agli aspetti riabilitativi e a quelli psicologici;
  4. il passaggio da un Progetto globale a quello specifico personalizzato sulle esigenze della persona disabile e della sua famiglia;
  5. la creazione della figura del responsabile del Progetto globale individuale, designato dal Comune;
  6. la creazione del Dossier unico delle persone con disabilità, in cui devono confluire il Progetto globale e quelli specifici;
  7. l’attuazione della legge n. 328 del 2000;
  8. la costituzione dei Comitati consultivi con il compito di monitorare e verificare il funzionamento delle UMV;
  9. la partecipazione delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie ai Comitati consultivi;
  10. l’abrogazione dell’art. 42 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Il suddetto articolo 42 (Disposizioni in materia di invalidità civile) apporta modifiche e precisazioni sui procedimenti in materia d’invalidità civile, disabilità, handicap, per semplificare l’azione amministrativa.
Se vi è contestazione, questa va fatta direttamente innanzi al giudice nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento che lo riguarda.
Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell’economia e delle finanze; la notifica va effettuata sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato sia presso le competenti Direzioni provinciali dei servizi del Ministero.
Nei detti procedimenti giurisdizionali il Ministero è litisconsorte necessario e può essere difeso, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, da propri funzionari o, in base a convenzione, da avvocati dipendenti dell’Inps, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Se il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dalla Direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice.
La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro valuta le patologie riscontrate all’atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti; se il giudizio non comporta la conferma del beneficio in godimento va disposta, con decorrenza dalla data di verifica, la sospensione dei pagamenti.
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento di spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito che consente l’ammissione al patrocinio gratuito (9.292,22 euro).
Sono state potenziate le Commissioni mediche di verifica.
Le stesse hanno il compito di verificare i verbali trasmessi dalle ASL, sia nelle verifiche relative alla permanenza dei requisiti sanitari sia, in sede di procedimento giurisdizionale, attraverso la presenza di un proprio membro alle indagini condotte dal consulente tecnico nominato dal giudice.
Le Commissioni per il controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità sono integrate con un operatore sociale e un esperto. Secondo la F.I.S.H., l’abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore e d’invalidità avverso i verbali di accertamento dello stato invalidante e la presentazione del ricorso direttamente all’autorità giudiziaria non facilitano la situazione del disabile ed anzi aggravano la sua posizione.
La stessa Associazione ricorda che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha trasferito le funzioni concessorie relative alle provvidenze economiche per invalidi civili alle Regioni, cui è stato affidato anche il compito di resistere in giudizio. Imporre che gli atti introduttivi dei procedimenti siano comunicati al Ministero dell’economia, che si difende con propri funzionari, andrebbe contro il federalismo e gli interessi dei disabili.
La F.I.S.H. propone che:

  1. le Regioni debbano attivare una Commissione medica superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche per l’accertamento dell’handicap, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 5/2/92;
  2. il ricorso presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale, se la Commissione medica superiore entro 120 giorni non si pronuncia, si intende respinto ed è ammessa la tutela giurisdizionale;
  3. la verifica della permanenza delle minorazioni civili può essere effettuata dalle Commissioni di verifica del Ministero dell’economia o da parte della Commissione medica superiore solo dopo 5 anni dal primo accertamento, fatto salvo il diritto di chiedere l’accertamento di ulteriori modifiche.

La Federazione chiede inoltre l’attuazione:

  1. dell’articolo 24, comma 1, lettera h) della legge n. 328 dell’ 8 novembre del 2000 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità, sordomutismo);
  2. dell’articolo 97 comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, il quale prevede l’esonero, per le persone con sindrome down, con gravi menomazioni fisiche permanenti, con disabilità grave mentale, dalla ripetizione annuale delle visite mediche ai fini dell’accertamento.

 

L’Associazione Valentina ha posto la sua attenzione sulla situazione dei casi più gravi che interessano quanti non sono capaci di compiere da soli gli atti quotidiani necessari alla sopravvivenza.
Secondo l’Associazione, in tale tipologia sono compresi: i midollo-lesi spinali con paralisi dei quattro arti, che necessitano soprattutto di un’assistenza sanitaria che garantisca un presidio constante durante l’intera giornata con doppio turno di operatori; i disabili psicofisici gravissimi che, per la loro menomazione cerebrale, non possono badare a se stessi; tutti gli altri soggetti che si trovano nelle stesse condizioni dei già citati midollo-lesi.
E’ stato messo in evidenza:

  1. che l’articolo 10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità) della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (“legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) è stato attuato solo da alcuni comuni;
  2. che la legge n. 162 del 1998 avrebbe dovuto concedere un contributo integrativo di quello fornito dai comuni, ma di fatto tale contributo è stato alternativo;
  3. che la legge n. 328 del 2000 è ancora inattuata.

L’Associazione propone:

  1. la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Dipartimento per le persone con disabilità, che curi gli interessi dei disabili rapportandosi ai vari Ministeri;
  2. la creazione di cooperative qualificate, iscritte in un apposito albo regionale, con personale specializzato per l’assistenza continua dei gravissimi;
  3. l’istituzione di un fondo regionale per i gravissimi;
  4. la revisione delle tabelle relative alla disabilità;
  5. la formazione di figure professionali specializzate;
  6. il riconoscimento dell’attributo di acuti ai gravissimi a fini fisioterapici;
  7. l’estensione della legge n. 429 del 31 dicembre 1991 ai disabili gravissimi anche se non presentano cecità o sordomutismo;
  8. la revisione delle norme riguardanti la reversibilità pensionistica.

 

Vivere, Associazione di volontari e famiglie con figli portatori di handicap, ha voluto riassumere la seguente situazione:

  1. la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo l’articolo 2 del D.Lgs n. 109 del 31 marzo 1998, è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef;
  2. il DL n. 130 del 3 maggio 2000 ha introdotto delle disposizioni correttive del decreto legislativo n. 109/98 e ha stabilito all’articolo 3 che limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, rivolte a persone con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, si prende in considerazione la situazione economica del solo assistito;
  3. purtroppo non è stato emanato il regolamento relativo all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 130/00 e la competenza amministrativa sulla materia è passata agli enti locali.

L’Associazione chiede l’emanazione di un regolamento specifico.

 

L’Associazione Lega del Filo d’oro chiede il riconoscimento della sordocecità come unica e tipica disabilità, specificando che una persona è riconosciuta sordocieca se la minorazione visiva e uditiva le provoca difficoltà nella comunicazione, nell’accesso all’informazione e nella mobilità. Secondo l’Associazione le varie importanti norme che tutelano le persone disabili sono poco utili alle persone sordocieche, in quanto incontrano grandi difficoltà per l’applicazione delle stesse in loro favore.

La Lega del Filo d’oro vorrebbe ottenere, inoltre, il riconoscimento:

  1. dei sistemi di comunicazione utilizzati dalle persone sordocieche;
  2. del profilo professionale dell’interprete, con la definizione della sua formazione a livello universitario;
  3. del bastone bianco-rosso;
  4. dell’inserimento nella nomenclatura del tariffario di alcuni ausili utili alle persone sordocieche;
  5. dell’attivazione di speciali accordi con le ditte che gestiscono le reti di comunicazione;
  6. del rafforzamento dei servizi di diagnosi e valutazione funzionale gestiti dalle Asl;
  7. dell’intervento precoce nella fascia di età da 0 – 6 anni;
  8. dell’assistenza domiciliare e del supporto alle famiglie.

Nel complesso, anche se sono stati posti in forte rilievo diversi aspetti economici, legali e clinici, tutte le Associazioni hanno segnalato che l’estensione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) ai disabili, costituirebbe un valido aiuto per superare le molte difficoltà che essi incontrano nella vita quotidiana. Ricordano che per la diffusione di tali tecnologie sono necessarie forme di utilizzazione e di preparazione culturale basate sul concetto di una società dell’informazione accessibile a tutti. Sono consapevoli che le ICT costituiscono uno dei metodi più efficaci per l’integrazione sociale e l’occupazione. Evidenziano che nell’ambito delle persone con disabilità sono gli anziani e le donne ad avere meno accesso alle ICT. Il tema dell’accessibilità risulta centrale per quanto riguarda il principio delle pari opportunità per tutte le persone; per questo il Ministro per le pari opportunità auspica e appoggia ogni iniziativa del Ministro per l’innovazione e le tecnologie volta a diffondere l’utilizzo delle ICT. Il Ministro per le pari opportunità intende continuare a promuovere un dialogo permanente con i rappresentanti dei disabili per approfondire le relative problematiche.




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