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Approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione della Legge Stanca

Logo che attesta la conformità di un sito: tre figure stilizzate a braccia aperte che escono dal monitor di un computer.

Aggiornamento: 3 maggio 2005 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 aprile 2005, il Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n.75 "Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4, per favorire l'accesso dei sogetti disabili agli strumenti informatici".

Aggiornamento: 2 marzo 2005 - Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha firmato in data 1° marzo 2005 il Regolamento di attuazione della Legge Stanca. Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

25 febbraio 2005 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto presidenziale concernente il Regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 2004, volta a favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Il CNIPA ha fattivamente contribuito alla stesura del decreto con idee e risorse attraverso l’attività della Segreteria tecnico-scientifica della "Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli e svantaggiate". Ai lavori della Segreteria hanno partecipato i principali operatori del settore ed in particolare le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, i produttori di hardware e software.  Il DPR detta i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità, ovvero le modalità con cui può essere richiesta la valutazione, i criteri per l'eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione, il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità, le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Il Regolamento approvato definisce i seguenti aspetti:

  • la distinzione tra verifica tecnica dell’accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni di accessibilità dei servizi sono pubblicati in un elenco di valutatori, istituito presso il CNIPA, a garanzia dell’alta specificità tecnica richiesta dagli accertamenti;
  • il rilascio del logo che qualifica l’accessibilità dei siti e del materiale informatico. Detta verifica viene effettuata in maniera autonoma dalle PA ed attraverso l’intervento di valutatori per gli altri soggetti;
  • i controlli che il CNIPA svolge nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.

 

 



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