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18 aprile 2005 - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 17 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 con riferimento all'articolo 7, comma 2, ove si prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni della legge stessa e all'articolo 10 che non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento di attuazione
La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 145 del 4 aprile 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate e, con riferimento in particolare all'articolo 10, ha affermato che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata riguardo a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento. Con l'occasione ha esteso l'efficacia della decisione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
In conclusione, la Legge n. 4 del 2004 non sarà operativa nelle Province autonome di Trento e Bolzano; le sue disposizioni e quelle dei decreti attuativi avranno effetto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle due citate province, nelle quali varranno le leggi provinciali emanate in materia.
:: il testo integrale della sentenza 145/2005